È stato ufficialmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.5.2021 il Decreto Legge n. 73/2021.

L’art. 64 è dedicato alle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte degli Under 36.

La norma è rivolta alle imposte per la compravendita di abitazioni, quelle relative al mutuo stipulato per finanziarne l’acquisto, i fondi di garanzia statali utili per garantire l’erogazione del mutuo e i fondi per la sospensione del pagamento dei mutui già in essere.

Questa normativa è valida dal 26.5.2021 fino al 22.6.2022, capiamo insieme di cosa si tratta!

 

Agevolazioni tributarie per l’acquisto della “prima casa”

Per usufruire dell’agevolazione, è necessario che l’atto sia un rogito di acquisto a titolo oneroso (cioè con passaggio di denaro e non a titolo gratuito) della proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione di “prima casa”, da parte di persone che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui.

Dalla norma è quindi possibile capire che i requisiti per aver diritto all’agevolazione sono i seguenti:

  1. Atto notarile di acquisto della proprietà (o altro diritto reale) della “prima casa” (immobile adibito ad abitazione principale e quindi con trasferimento di residenza, esclusi immobili delle categorie di lusso A1/A8/A9) ;
  2. Soggetti: requisito anagrafico. Persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 36 anni d’età nell’anno in cui viene stipulato il rogito.

Esempio: per gli atti stipulati durante il 2021, l’agevolazione si applica per gli acquirenti nati dal giorno 1.1.1986 in avanti. Per gli atti che verranno stipulati durante il 2022, l’agevolazione si applicherà per gli acquirenti nati dal giorno 1.1.1987 in avanti.

Si ritiene che qualora l’acquisto venga effettuato da soggetti non tutti rientranti nella fascia di età per la quale sussiste il diritto all’agevolazione, le imposte dovranno essere pagate solo da coloro che non rientrano nella fascia agevolata e in misura proporzionale al diritto da questi acquistato.

  1. Soggetti: requisito economico. L’acquirente che intenda richiedere l’utilizzo dell’agevolazione deve avere un valore ISEE che non superi la soglia di euro 40.000,00 annui.
  2. Agevolazione. Se l’acquisto è soggetto ad imposta di registro, allora l’agevolazione consiste nella completa esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Se, invece, l’acquisto o soggetto ad IVA (l’acquisto da impresa di costruzioni), l’agevolazione consiste nel credito di imposta pari all’IVA pagata al venditore.

Esempio:

Acquistando un immobile da 300.000,00€ si ottiene un credito di imposta pari a 12.000,00€

Tale credito di imposta potrà essere successivamente utilizzato per il pagamento di imposte derivanti da altri rapporti tributari.

In questo caso è ipotizzabile ritenere che sia dovuto il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna), oltre all’imposta di bollo (euro 230,00) e ai tributi sulla trascrizione e voltura (euro 90,00) ma deve ancora avvenire comunicazione in merito a questo aspetto da parte dell’agenzia delle entrate.

  1. Credito d’imposta per il riacquisto prima casa: se è derivante dalla vendita di un immobile che era stato acquistato da privato si può scontare direttamente sull’acquisto successivo, se invece è derivante da un acquisto di un immobile a iva e quindi da società sarà detraibile dalla dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.
  2. Contratti preliminari. La normativa in esame non si applica ai contratti preliminari che, quindi, continuano ad essere assoggettati all’ordinario regime fiscale.

Quindi, se l’acquisto è soggetto ad imposta di registro, il risparmio è quindi pari al 2% del valore catastale, mentre se l’acquisto è soggetto a IVA il risparmio è del 4% del prezzo.

Agevolazioni tributarie per l’erogazione di finanziamenti per l’acquisto.

È prevista l’esenzione anche dall’imposta sostitutiva che deve essere versata in occasione della stipula di finanziamenti ottenuti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati, per i quali ricorrono tutti i requisiti “prima casa” e, in aggiunta a quelli, i requisiti sopra descritti e, cioè, il requisito anagrafico (nati dall’1.1.1986 in avanti, per mutui stipulati nel 2021, o dall’1.1.1987 in avanti, per mutui stipulati nel 2022, e avere un ISEE non superiore a 40.000,00 euro.

Il risparmio è quindi pari allo 0,25% sul capitale erogato dalla banca.